Il Consiglio UE approva la modifica al “pacchetto vino” per gli spirits: niente nome del produttore vicino al marchio IG
Mentre continua a regnare sovrana la confusione sui dazi che, al momento, non pare preoccupare troppo il nostro settore, l’Europa prosegue a muoversi per tutelarsi sulla competitività. Sul “pacchetto vino” ci eravamo fermati il giorno dell’approvazione, un paio di settimane or sono.
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L’iter si è praticamente concluso ieri in Consiglio UE con l’adozione di un regolamento normativo che aggiorna e modernizza ulteriormente gli interventi decisi per sostenere il settore vitivinicolo dell’Unione.
Le nuove misure vanno ad aggiustare alcuni aspetti del testo originale per (a detta dell’UE):
- bilanciare meglio l’offerta e la domanda.
- rafforzare l’adattamento climatico.
- semplificare e armonizzare le pratiche di etichettatura.
- incentivare l’innovazione e ampliare la flessibilità degli impianti.
- stimolare maggiormente le economie rurali.

Potremmo raggruppare il tutto ponendolo come strumento mirato allo snellimento della burocrazia e a una maggior elasticità verso i produttori, ma, fra gli altri, c’è soprattutto un campo di azione che ha riscosso consenso “a valle”: quello del labelling.
La postilla (52) dell’atto legislativo, ha infatti sollevato distillerie e liquorifici da un onere legato all’etichettatura delle bevande a marchio IG (la Grappa, per esempio).
«Spirit drinks with a geographical indication are often reliant on complex supply chains involving several operators performing different production stages. Arrangements that rely on flexible sourcing are very common. The specific labelling obligation for spirit drinks laid down in Article 37(5) of Regulation (EU) 2024/1143, requiring the indication of the producer’s name in the same field of vision as the geographical indication, has been shown not to fit the structure of most of the spirit drinks’ supply chain well. To avoid disruption of established practices and imposing disproportionate burdens on operators in this sector, especially on small and medium-sized producers, it is appropriate to remove that obligation.»
Capito? Non ci sarà più l’obbligo di riportare il nome del produttore nello stesso campo visivo dell’Indicazione Geografica.

Felice Assodistil che, in un comunicato stampa, si affretta a precisare che si tratta di un risultato significativo per il settore, raggiunto grazie a un intenso lavoro di squadra con oriGIn e con spiritsEurope, al fine di tutelare i produttori delle IG delle bevande spiritose e, al contempo, garantire al consumatore un’informazione corretta, chiara e non fuorviante.
La semplificazione dell’etichetta non rappresenta una riduzione della trasparenza, bensì un intervento volto a evitare sovrapposizioni informative potenzialmente idonee a generare confusione o a “bombardare” il consumatore con elementi ridondanti al momento dell’acquisto. L’Indicazione Geografica, infatti, costituisce già di per sé una garanzia di origine, qualità e conformità normativa.
La produzione di una bevanda spiritosa IG non è legata esclusivamente al rispetto di un disciplinare di produzione, riconosciuto e tutelato sia a livello nazionale sia europeo, ma è sottoposta a un sistema di controlli lungo tutta la filiera produttiva da parte di organismi di vigilanza certificati. Nel caso italiano, tali controlli sono affidati ad ADM Cert, organismo strettamente collegato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che assicura la verifica puntuale del rispetto delle prescrizioni e la tracciabilità del prodotto.
Il controllo pubblico e certificato garantisce dunque una produzione di qualità e conforme agli standard previsti; la semplificazione dell’etichettatura si inserisce in questo contesto come uno degli strumenti utili a rendere l’informazione più chiara ed efficace, rafforzando la fiducia del consumatore e la competitività delle imprese.
In una nota sul suo sito web, Assodistil aggiunge:
Si tratta di un risultato significativo per il settore, frutto anche dell’intensa attività istituzionale e tecnica svolta da AssoDistil nel corso dell’iter legislativo, finalizzata a evidenziare le criticità applicative della previsione originaria e le ricadute concrete per le imprese. L’intervento approvato consente di superare una disposizione suscettibile di generare aggravi organizzativi ed economici, preservando al contempo la coerenza del quadro regolatorio delle IG delle bevande spiritose e garantendo maggiore certezza normativa agli operatori.

Sarà… a noi tutto questo fastidio, il nome del produttore nel “campo visivo” del’IG, non lo dava. Non pensiamo certamente che le motivazioni di Assodistil siano delle supercazzole, ma ci riserviamo un confronto anche con i distillatori artigianali più piccoli, la “minoranza terzista”.
Rimaniamo dell’idea che: più si scrive, più si capisce, più si tutela. Cercheremo di comprendere meglio questo “pacchetto” regalino agli spirits e, anche noi, faremo attenzione.
fonte: European Council, Assodistil
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