La possibile equiparazione del biodinamico al biologico discussa in Senato con il DDL 988 ha innescato polemiche e prese di posizione. Proviamo a fare un po’ di chiarezza sul testo?
Ha fatto scalpore il Disegno di Legge presentato al Senato la settimana scorsa riguardo “la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico“.
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Batti e ribatti di una discussione che si attendeva da dicembre 2018, periodo in cui il Disegno fu trasmesso per il dibattito parlamentare e che nei giorni scorsi ha mosso grandi perplessità e discreto polverone.
In realtà l’argomento è talmente importante (e la posta in palio pure) che sinceramente pensiamo che sarebbe potuta andare anche peggio.
Dopo il “caso dealcolati” per cui si attendono nuovi sviluppi, ecco il “caso bio“. Pensiamo che nessuno possa mettere in dubbio la valenza dell’agricoltura biologica e, attenzione, per “agricoltura biologica” intendiamo la materia, non siamo qui a disquisire sui perché la si faccia o non la si faccia e sui perché la si faccia in modo più o meno rigoroso o etico.
E’ accaduto nuovamente: perplessità che diventano allarmismi e fazioni che si creano fra pro-contro biologico e pro-contro biodinamico.
Testate quotate come l’Informatore agrario e il Foglio (ne citiamo 2 a esempio, avete i link ai loro articoli) hanno dato spazio ai “j’accuse” della comunità fortemente intimorita, se non disgustata, dall’equiparazione del biodinamico al biologico e, chiaramente, dell’opportunità di usufruire di futuri sostegni economici.
Calmi, calmi… calmi anche stavolta per favore.
Premettiamo il nostro pensiero pur non volendo entrare nello specifico: c’è grande differenza fra dire biodinamico e biologico, per noi l’equiparazione non può esistere a priori pur rispettando le filosofie di Steiner e di chi oggi le applica con grande convinzione nel suo lavoro.
Nel momento in cui con bene materiale (leggasi: pecunia) si va a sostenere il lavoro, si deve pretendere che, nero su bianco, si debbano motivare azioni e risultati giustificabili con metodo (al momento dichiarato) scientifico, altrimenti tutto in natura può diventare discutibile, criticabile, sovvenzionabile a seconda del potere persuasivo della richiesta.
Non sono poi questi i tempi in cui la facile concessione sia da considerarsi un’arma popolare degna di consenso diffuso.
Chiudiamo la digressione precisando che (sappiamo che lo sapete ma non diamo niente per scontato): rispettiamo il lavoro di tutti e che più volte i vini biodinamici hanno incontrato il grandissimo favore dei nostri sensi.
Non saremmo però spiritoitaliano.net se non vi lasciassimo la libertà di approfondire e farvi una personale opinione.
Quindi, partendo dal leggere cosa intende e prevede Demeter per biodinamica da certificare, cosa la Commissione Europea ha definito e regolamentato in oltre 10 anni per l’agricoltura biologica e la soddisfazione di Federbio per la decisione parlamentare, vi riportiamo il Disegno di Legge n. 988 (con particolare attenzione all’articolo 1, comma 3) e successive proposte (approvate o meno) di modifica al riguardo:
Disegno di Legge n. 988
- Testo originario su Proposta dei Deputati: Gadda, Moretto, Marco Di Maio, Vazio, Pezzopane, Rizzo Nervo, Morani, D’Alessandro, Cardinale, La Marca, Cantini, Gribaudo e Carnevali; Cenni e Incerti; Pa rentela, Maglione, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L’Abbate, Lombardo, Alberto Manca, Ma raia, Marzana, Pignatone e Ianaro; Golinelli, Viviani, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto e Zanotelli
- Testo proposto con relazione del Sen. Mino Taricco (qui anche un suo parere personale sul DDL) del DDL n. 988 su “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”
- Proposta di emendamento (respinta) dei senatori Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Cattaneo
- Proposta di emendamento (respinta) del senatore La Pietra
- Proposta di emendamento (ritirata) del senatore Magorno
- Proposta di emendamento (ritirata) del relatore
- Proposta di emendamento (approvata) dei senatori Taricco, Biti
- Proposta di emendamento (preclusa) dei senatori Fattori, Nugnes
- Proposta di emendamento (ritirata) del relatore
- E, infine… Testo approvato (bozza provvisoria)
Pertanto, DDL 988, art. 1, comma 3: «Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione Europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.
Sono a tal fine equiparati il metodo dell’agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo».
Molte leggi dello Stato non brillano per facile interpretazione ma qui pare abbastanza chiaro, no? Molti risponderanno che siccome: “fatta la legge, trovato l’inganno”, occorrerebbe una pignoleria ancor più pronunciata.
Comunque, a onor del vero, più di un media sta facendo adesso corretta informazione e chiarezza per dissipare incomprensioni e rifuggire istintive e affrettate prese di posizione. Qualsiasi saranno le vostre opinioni, comprenderete quanto c’è stato da dibattere e quanto ce ne sarà su un’argomento così sentito, per tanti, ovvi, motivi.
Calma signore e signori, calma…
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